Babbo Natale dal camino a mezzo postino con raccomandata quest’anno sembra avere regalato ai trentini migliaia di avvisi di accertamento con tanto di accusa di reato oggi depenalizzato sotto i 150.000 euro.
Questo è ciò che emerge dalla lettera arrivata nelle case dove si avvisa l’accertamento di infedele dichiarazione all’ente pubblico nell’ambito del controllo periodico dei dati utilizzati per il calcolo della tariffa rifiuti.
Viene denunciata una difformità dal Regolamento comunale.
Si tratta del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale entrato in vigore nel gennaio 2014 in sostituzione del precedente.
E questo nonostante all’art. 31 comma 3 si chiarisca che la tariffa non ha carattere retroattivo.
Vero è che l’operazione di modifica regolamentare pare abbia aggirato la questione cambiando, non la tariffa, ma il metodo di calcolo e quindi con variazione importante dell’importo stesso.
Grave, anzi gravissima a parer nostro, l’accusa di infedele dichiarazione all’ente pubblico.
Ci sembra surreale se è vero che l’utente che ha aperto la posizione con Dolomiti Ambiente in fase di contratto ha fatto dichiarazioni secondo il regolamento precedente e che a seguito del cambiamento dello stesso doveva essere il Comune e l’ente gestore, in questo caso Dolomiti Ambiente, a comunicarlo e chiedere l’aggiornamento eventuale della stessa dichiarazione.
Sembra poi assurdo che sia l’utente a doversi adeguare e non l’ente gestore che deve prendere atto di non essersi adeguato per tempo al cambio di regolamento.
Ci si domanda peraltro come si possa aver pensato di passare ad un contabilizzazione della sola superficie calpestabile salvo comprendere, rispetto a prima, tutte le pertinenze come produttrici di rifiuto. Come possono pertinenze quali cantine, soffitte o ambienti di altezza considerabile ginocchiabile o sdraibile essere conteggiati.
Tutto ciò premesso e con grande preoccupazione essendo il Comune proprietario di 5,8% del Gruppo Dolomiti Energia abbiamo presentato interrogazione al fine di sapere:
si interrogano pertanto il Sindaco e la Giunta al fine di sapere:
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Se è vero che nella Legge del 30 dicembre 2004 nr. 311 all’art. 1 comma 340 si riporta che “per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi ” non ne consegue quindi che fosse onere del Comune e/o dell’azienda farlo e comunicarlo anziché accusare l’utente?:
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se non ritengano grave l’accusa di reato penale (oggi depenalizzato ma ai tempi dell’ipotetico reato no):
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se non ritengano di dover chiedere il congelamento della riscossione legata agli avvisi di accertamento di infedele dichiarazione;
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se non ritengano di dover segnalare che se l’azienda non si è adeguata al cambio del regolamento fino ad oggi non debba rivalersi retroattivamente nei confronti degli utenti;
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se non ritengano di voler rivedere il metodo di calcolo del regolamento stesso
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se non ritengano di ipotizzare la revoca della concessione della gestione a Dolomiti Energia e nel frattempo verificare la legittimità delle richieste che la stessa sta pretendendo dagli utenti.
Consiglieri comune di Trento
Movimento 5 Stelle
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