Tre indizi fanno una prova sosteneva Agatha Christie. Ecco dunque il terzo “indizio” che dimostra come ai politici nostrani non importi davvero assolutamente nulla della tutela dei diritti dei cittadini, anzi come quest’ultima dia loro addirittura fastidio. Fra i vari Ordini del Giorno che ho presentato sul Difensore Civico ce n’era uno dedicato a fare ordine riguardo alle figure di garanzia, alle loro prerogative e al loro funzionamento. Questo perché la legge risale a quasi 40 anni fa e abbisogna di aggiornamenti. La legge attuale ad esempio non prevede la figura del Garante per il Diritto alla Salute, le cui funzioni potrebbero essere tranquillamente attribuite al Difensore Civico. Siccome in maggioranza quando sentono parlare di diritti “mettono mano alla pistola” è naturalmente arrivata la bocciatura della proposta, il terzo indizio che fa la prova, appunto.
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Segue il testo integrale della proposta di ordine del giorno 1/41/XVI collegata al Disegno di legge n. 41/XVI di iniziativa consiliare “Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)”
Riordinare le norme in materia di difensore civico ed organi di garanzia
La legge istitutiva del Difensore Civico è stata approvata nel 1982 e via via modificata ed aggiornata negli anni, per questo vi sono infatti alcuni articoli che sono stati abrogati ed altri articoli “bis”, elementi che inevitabilmente appesantiscono il testo dell’articolato;
a quasi 40 anni dalla sua approvazione, la legge appare molto datata e sarebbe bene venisse riscritta e riordinata, come ad esempio avvenuto in Provincia di Bolzano, dove l’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale ha presentato una proposta di riforma della legge sugli organismi di garanzia che è stata approvata il 18 settembre 2020;
la Presidenza del Consiglio provinciale di Bolzano ha ritenuto opportuno riordinare ed armonizzare la disciplina degli organi di garanzia, riscrivendo un’unica legge che raccogliesse tutte le figure di garanzia insediate presso il Consiglio provinciale. La legge è suddivisa in “capi” ed ogni “capo” disciplina un diverso istituto;
come avvenuto nella Provincia di Bolzano, anche in Trentino sarebbe auspicabile una revisione della disciplina della legge sul Difensore Civico, dal momento che dal 2017 con la legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5, sono state inserite all’interno della legge sul Difensore Civico le figure del garante dei diritti dei minori e dei detenuti che operano in autonomia, ma collaborano con il Difensore Civico, sarebbe quindi opportuno anche una revisione del titolo stesso della legge;
l’occasione sarebbe utile anche per prendere in considerazione l’ipotesi di istituire la figura del garante della salute, previsto dalla cosiddetta legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), secondo quanto disposto dall’articolo 2 della stessa legge, le Province autonome di Trento e Bolzano possono assegnare le funzioni di garante alla salute al Difensore Civico;
si tratta di temi sicuramente non nuovi per il Consiglio provinciale trentino, dato che già nel febbraio di quest’anno, in occasione dell’assemblea del Coordinamento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome tenutasi a Roma, tra i punti discussi vi è stato quello appunto dell’istituzione del garante del diritto alla salute previsto dalla legge Gelli-Bianco (Con una legge provinciale il Difensore civico potrebbe diventare anche “Garante per il diritto alla salute”– Giornale Online, 26 febbraio 2020 – Incontri);
tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna il Presidente del Consiglio provinciale
ad elaborare uno schema di proposta legislativa per riordinare le norme in materia di organi di garanzia da sottoporre alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari entro 6 mesi dall’approvazione del presente ordine del giorno;
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