In tutta Italia e in gran parte del mondo le figure di garanzia come il Difensore Civico, il Garante dei Diritti dell’Infanzia e il Garante dei Detenuti possiedono un sito internet dedicato e ben distinguibile che i cittadini possono utilizzare per interfacciarsi con esse. In Trentino, Provincia che si fa da sempre vanto della propria Autonomia invece quelle stesse figure si sono viste affidare solo uno spazio all’interno del sito del Consiglio provinciale, cosa che rende meno agevole e meno visibile al cittadino l’accesso ai loro servizi. Si tratta di una scelta onesta e rivelatoria, come dimostrano anche le cronache più recenti infatti, ai vertici politici della Provincia non può importare di meno che la cittadinanza sia tutelata in maniera efficiente (e senza costi) dalle figure espressamente previste per questo scopo.
Che conclusioni trarre altrimenti dalla bocciatura dell’ordine del giorno che abbiamo presentato per dotare il Difensore Civico e i 2 Garanti di un sito dedicato, potenziando anche gli strumenti comunicativi a disposizione dei relativi uffici? Approvandolo si sarebbe compiuta un’azione logica, in linea con quanto accade ovunque in ossequio ai più elementari principi comunicativi. L’intervento non sarebbe inoltre stato per nulla impegnativo per le casse provinciali. Considerazioni che non hanno evidentemente nessun peso su persone cui, nella migliore delle ipotesi, dei diritti e della tutela dei cittadini nulla importa. Ecco quindi la bocciatura dell’Aula a forza di maggioranza su un provvedimento razionale e per nulla di parte, a meno di sostenere che migliorare la capacità comunicativa del Difensore Civico sia una scelta di parte.
Come spiegare dunque una chiusura così ottusa? La risposta è sotto gli occhi di tutti coloro che vogliano vederla: a questa gente non solo non importa dei diritti e della tutela dei cittadini… gli da proprio fastidio che esistano istituzioni indipendenti che li proteggono e per questo non perdono occasione di sabotarle!
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Segue il testo integrale della proposta di ordine del giorno 2/19/XVI collegata al Disegno di legge n. 19/XVI di iniziativa consiliare “Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982” – BOCCIATA IL 21.10.2020
Sviluppare una strategia di comunicazione integrata tra difensore civico e garanti che si avvalga degli strumenti di comunicazione on-line
Sin dai primissimi anni 2000 per qualsiasi entità amministrativa è previsto un sito istituzionale per pubblicare le informazioni relative alle attività svolta e facilitare il reperimento delle informazioni alla cittadinanza. La legge 7 giugno 2000, n. 150 si pone infatti l’obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni delle istituzioni con i loro cittadini, mediante modalità di interazione, opportunità di partecipazione ed accesso tipiche della comunicazione via web. In quest’ottica la comunicazione istituzionale on-line è parte integrante della comunicazione pubblica e rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività. La comunicazione istituzionale on line permette alle istituzioni di dialogare con i cittadini e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più tradizionali di informazione e di erogazione dei servizi;
la comunicazione istituzionale si propone di perseguire diverse azioni, funzioni e finalità. Fra le quali si citano ad esempio:
- l’informarmazione generale verso i cittadini/utenti;
- migliorare la conoscenza dei vari enti e promuoverne i servizi;
- attivare servizi di sportello unico, polifunzionale, multiente, virtuale;garantire l’apertura di nuovi spazi di partecipazione;
- migliorare la trasparenza amministrativa;
- promuovere processi di semplificazione e organizzazione delle strutture amministrative e burocratiche;attivare nuovi canali per il controllo della qualità dei servizi;
- garantire il customer satisfaction management;mettere in campo adeguate operazioni e strategie di marketing riferite alla promozione dell’attività degli enti pubblici;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 successivamente revisionato e semplificato dal Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016 disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a dotare i propri siti istituzionali di una sezione denominata “Amministrazione trasparente” all’interno della quale vengono a loro volta definite una serie di sezioni specifiche attinenti ai vari campi di interesse della cittadinanza rispetto all’azione degli enti stessi;
all’Art.4 bis comma 2, il DL 14 marzo 2013, n.33 ad esempio recita: “Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”;
il Difensore civico è un’istituzione formalmente prevista in Italia tramite la Legge 8 giugno 1990, n.142, successivamente abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se in precedenza alcune Regioni e Province italiane lo avevano già introdotto nei propri statuti. Fra di esse il Trentino dove la legge che ha istituito la figura del difensore Civico è la legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 “Istituzione dell’ufficio del difensore civico”, a sua volta modificata dalla legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5 “Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori” che all’art. 9 bis ha istituito le figure del Garante dei diritti dei detenuti e del Garante dei diritti dei minori, operanti in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;
l’operato del Difensore Civico si sostanzia prevalentemente in attività di consulenza al cittadino e in interventi, alternativi ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, finalizzati a garantire il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza e la legalità dell’azione della Pubblica Amministrazione, dando così concreta attuazione all’art. 97 della Costituzione italiana;
nel 1991 la Commissione Diritti Umani dell’ONU definì ed i cosiddetti Principi di Parigi, un’esposizione sistematica dei criteri che dovrebbero informare le istituzioni nazionali e internazionali, sia in termini strutturali sia in termini funzionali. Tali principi sono contenuti nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea Generale dell’ONU, che recepisce anche le conclusioni della Conferenza di Vienna sui diritti umani del luglio 1993. Le Istituzioni cui i principi di Parigi fanno specificamente riferimento sono state individuate nell’ONU, nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE, nell’Unione Europea, nella Commissione nazionale per i diritti umani, che è un organo collegiale, e nel Difensore Civico Nazionale, il quale invece è un organo prevalentemente monocratico. Naturalmente anche i Difensori Civici regionali o quelli provinciali nel caso delle Province Autonome, incorporano, si attengono e fanno propri i medesimi principi;
come è facile verificare, per il Difensore Civico della Provincia autonoma di Trento e per le altre figure di garanzia non è previsto un sito internet dedicato, bensì solo una sezione contenuta all’interno del sito istituzionale del Consiglio provinciale di Trento. Per accedervi è necessario cliccare sulla voce “Difensore Civico” alla voce del menù “Presso il Consiglio”;
nella sezione dedicata al Difensore Civico (e analogamente, sebbene con qualche minima e ovvia differenza, in quella del Garante dei diritti dei minori e del Garante dei detenuti) sono contenute una serie di informazioni: “Biografia”, “Aree di intervento”, “Faq”, “Normativa”, “Enti convenzionati”, “Rete dei difensori civici”, “Difensori civici nel passato”, ma anche “Contatti”, “News ed eventi”, “Casi trattati”, “Modulistica”, “Relazioni annuali” e “Privacy”;
le informazioni contenute dell’apposita sezione hanno con tutta evidenza un’ importanza notevole per i cittadini che desiderino rivolgersi al Difensore Civico o a una delle altre figure di garanzia, i quali possono trovare disponibili numerose informazioni di loro utilità. La sezione “Casi trattati” ad esempio si divide a sua volta nelle sottosezioni “Massime giurisprudenziali”, “Criticità normative”, “Contributi dottrinali e approfondimenti”, e “Il caso del mese”. Come è facile intuire, ciascuna di queste sottosezioni contiene dati, nozioni e informazioni che possono rivelarsi utilissime al cittadino che abbia bisogno di difendere i propri diritti e per qualsiasi motivo intenda rivolgersi al Difensore Civico. Appare inoltre altrettanto evidente che dette informazioni potrebbero essere meglio veicolate se inserite nel contesto di un sito indipendente e autonomo piuttosto che suddivise fra sezioni e sottosezioni del sito istituzionale del Consiglio provinciale, che per sua natura deve ovviamente dar conto a sua volta di una molteplicità di altri elementi che nulla hanno a che fare con l’azione del Difensore Civico e delle figure di garanzia;
non a caso per molti dei Difensori civici delle altre Regioni italiane è stato costruito un sito internet dedicati al quale, per aumentare la capacità di divulgare informazione istituzionale, si può accedere naturalmente tramite collegamenti ipertestuali dagli altri siti istituzionali. A mero titolo di esempio si citano il Difensore civico della Lombardia, il Difensore Civico della Toscana, e quello della vicina provincia di Bolzano (disponibile persino in versione bilingue). Questo approccio comunicativo trova riscontro anche a livello internazionale, un esempio su tutti, l’Ombudsman dell’Unione Europea;
oltre a realizzare siti dedicati e indipendenti per ciascuna delle figure di garanzia, operando in un’ottica di integrazione delle risorse sarebbe opportuno realizzare un’unica newsletter per ognuna di esse oppure in forma congiunta, in modo da fornire la migliore e più puntuale informazione possibile riguardo all’attività svolta da tali Istituzioni. Analoga logica potrebbe facilmente essere applicata anche all’utilizzo di altri social network, quali Twitter, Facebook, etc, garantendo così la più ampia diffusione e interattività all’attività delle figure di garanzia provinciali;
tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna il Presidente del Consiglio provinciale
- ad attivare le iniziative di competenza al fine di registrare un dominio internet dedicato al Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, al Garante dei diritti dei detenuti e al Garante dei diritti dell’infanzia;
- a progettare un sito internet esclusivo dedicato alle figure di garanzia citate al precedente punto, ove caricare le informazioni relative all’attività da esse svolta e alle modalità di accesso alle stesse;
- a supportare la definizione e lo sviluppo di una strategia di comunicazione integrata tra Difensore Civico e Garanti dei detenuti e dell’infanzia, che si avvalga dei moderni strumenti di comunicazione on-line.
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