M5s Ala: Interrogazione sulla sanabilità degli abusi edilizi commessi in C.C. di Chizzola


Presidente del Consiglio

Sindaco

Segretario comunale

Ill.mo Sindaco.

Lo scrivente non comprende la situazione urbanistica e l’iter burocratico intrapreso dal Comune di Ala, relativo alla p.ed. 299 e p.f. 416/4 c.c. Chizzola anche dopo le interrogazioni che richiamo (10.2.2016 prot. 2010 –30.3.2016 prot. 4779-30.5.2016 prot. 8380-12.09.2016 prot. 14223-16.09.2016 prot. 15569-21.02.1017 prot. 2872-05.06.2017 prot. 9229) ed i numerosi ulteriori interventi sull’argomento.

Rappresenta che l’immobile p.ed. 299 è stato concessionato con provvedimento n. 49 del 17.4.1986 a cui ha fatto seguito una successiva variante concessadal Sindaco di Ala dell’epoca. La superficie di riferimento dell’immobile per ricovero attrezzatura agricola è ed era di mq. 1185.

L’area oggetto di intervento, per il programma di fabbricazione del Comune di Ala in vigore dal 20.3.1980, e della relativa disciplina urbanistica veniva individuata come “area destinata all’agricoltura” a cui si riferivano le norme dell’art. 30 del p.d.f. comunale. L’area è all’interno della perimetrazione per la tutela paesaggistica.

La lettura dell’allora articolo 30 della D.U. del Comune di Ala, dettava delle precise norme da rispettarsi per gli interventi da realizzarsi nella predetta area e precisamente, al comma 1 lettera b) per i magazzini veniva fissato l’indice di edificabilità massimo dello 0,25 mc./mq.

La distanza fra le costruzioni nella D.U. veniva fissata in 10 metri (questo in base all’art. 9 del D.M. 1444/1968) e la distanza dai confini di proprietà era fissata in 5 metri .Una distanza inferiore dai confini era acconsentita,” previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato , che garantisca comunque il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni”.

E’ chiaro quindi, che quanto a suo tempo autorizzato, non rispettava la disciplina urbanistica, e fa emergere dei dubbi sulla legittimità del titolo edilizioconcesso per le seguenti motivazioni:

1. Il titolo edilizio ha autorizzato la realizzazione di un volume, che riferito all’area di proprietà del concessionario (mq. 1185) equivale ad un indice edilizio di circa 1 mc/mq. ,dove il limite massimo fissato era di 0,25 mc/mq;

2. Ha autorizzato la creazione di un manufatto a distanza inferiore dai confini e dai fabbricati senza nessun assenso intavolato.

3. La lettura della concessione edilizia n. 49/1986 non riporta il richiamo alla autorizzazione della Tutela del Paesaggio, ma solamente il richiamo all’esame della pratica della CEC in data 7.4.1986 n. 4.

4. Come è emerso nel corso dei vari sopralluoghi effettuati dal Comune di Ala ancora dall’anno 2010, l’immobile non è stato realizzato secondo i progetti (aumenti di volume e di superficie), e inoltre la destinazione d’uso dell’immobile risulta diversa da quella assentita.

Ciò premesso interroga la S.V. sulla sanabilita’ degli abusi edilizi commessi (violazioni distanze dai confini e dagli edifici, destinazione d’uso), e per conoscere se le motivazioni sopra indicate, riferite allo strumento urbanistico vigente all’epoca della concessione edilizia, violino i requisiti necessari per l’emissione del titolo edilizio stesso, ponendo l’atto in vizio insanabile di legittimità.

Interroga inoltre la S.V. per conoscere le decisioni prese dal Comune di Ala per la sanatoria degli abusi. Allega copia dell’articolo 30 della disciplina urbanistica del piano di fabbricazione del Comune di Ala.

Distinti ossequi

Ala 17.01.2018

Consigliere M5S Comune di Ala
Angelo Trainotti

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