Lo abbiamo ormai ripetuto alla nausea: per poter svolgere appieno le loro funzioni le figure di garanzia (Difensore Civico, Garante dei Detenuti, Garante dei Minori) devono essere svincolate dai meccanismi delle nomine partitiche e dal sottostante e pervasivo spoils system che premia l’apparetenenza e la fedeltà cieca al padrino politico di turno. Al contrario serve istituire meccanismi che premino il merito e stabilire regole certe che consentano a chi riveste gli incarichi di poter svolger eal meglio le proprie funzioni al servizio della cittadinanza senza tema di ritorsioni o “scomuniche” politiche da parte dei loro “danti causa”.
Visto che la “moral suasion” non funziona molto bene con i rappresentanti dei partiti, i quali condividono tutti la medesima cultura dell’accumulo del potere per il potere, noi del M5S trentino abbiamo deciso di presentare un disegno di legge che mira a spezzare a stabilire tutta una serie di meccanismi capaci di rendere difficili le pratiche clientelari e la lottizzazione estrema delle figure di garanzia, che come detto, devono poter dar voce a tutti in maniera credibile. Serve che tutto il processo di selezione e nomina sia condotto tramite canali pubblici e trasparenti. Audizioni pubbliche dei soggetti candidati, audizioni delle figure in scadenza per approfondire i bisogni dell’istituzione, confronto stringente sui curriculum e sulle strategie che i vari candidati intendono sviluppare per conseguire le finalità degli uffici che potrebbero essere chiamati a ricoprire. Tutte cose normali in ogni parte del mondo (ad esempio funziona così nella “lontanissima” Bolzano…) che da noi sembrano lunari.
Adesso le carte sono in tavola, vedremo se il Consiglio provinciale di Trento vorrà dare un segnale di apertura democratica o ancora una volta si arroccherà nella difesa di meccanismi arcaici e tribali che hanno come unico scopo la perpetuazione del potere partitico.
Qui il testo integrale del disegno di legge
Disegno di legge 19/XVI
Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982
D’iniziativa dei consiglieri Alex Marini e Filippo Degasperi (Movimento 5 Stelle)
Relazione accompagnatoria:
L’obiettivo che questa proposta di legge si prefigge è rendere accessibili e trasparenti le informazioni e le procedure inerenti la nomina delle figure di garanzia istituite con la Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e ss.mm. avente ad oggetto Istituzione dell’ufficio del difensore civico, anche in un’ottica di trasparenza e di controllo dell’operato da parte dei cittadini amministrati.
La nomina del Difensore Civico è attualmente disciplinata dall’art. 6 (Requisiti e nomina) della Lp n. 28/1982 nel quale si prevede che tale figura sia nominata dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. I requisiti che tale figura deve possedere sono generici e consistono in “un’elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa”, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.
Data l’importanza che la figura del Difensore Civico ricopre in merito alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali dei cittadini e per favorire il corretto e legittimo svolgimento dell’azione amministrativa, i proponenti ritengono che, in assenza di comportamenti spontanei volti ad affermare prassi virtuose, sia necessaria e improrogabile l’approvazione di una normativa che assicuri un’adeguata evidenza pubblica in ordine alle procedure di nomina ad essa afferenti. Per ovvie ragioni, la medesima procedura si ritiene auspicabile e necessaria anche per quanto concerne la nomina delle altre figure di garanzia introdotte con la Legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5, ovvero il Garante dei diritti dei detenuti e il Garante per la tutela dei minori, rispetto ai quali, come specificato dall’art. 9bis della Lp 28/1982, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l’esclusione del comma 2, e l’articolo 9.
Ad oggi la nomina del Difensore Civico e delle altre figure elencate nella Lp 28/1982 sono di competenza del Consiglio che procede operativamente con le modalità di designazione e di votazione dei candidati previste dal Titolo V “Procedimenti particolari”, Capo I, artt.135 e 136 del regolamento interno del Consiglio.
Con riferimento al combinato disposto della legge provinciale e del regolamento interno del Consiglio si rilevano i seguenti aspetti: la procedura di designazione avviene senza la convocazione delle audizioni per la valutazione del profilo dei candidati alle cariche in oggetto; non sono previsti termini specifici per il deposito delle candidature; i consiglieri provinciali possono presentare dei nominativi fino al momento della votazione in aula; i curriculum vitae non sono pubblicati e quindi sono inaccessibili alla cittadinanza che non può pertanto avere contezza delle scelte effettuate dal Consiglio fra i diversi candidati in un’ottica di competizione/concorrenza tra diverse “offerte” professionali poste a confronto; i curriculum vitae dei candidati non sono inoltrati ai consiglieri in versione elettronica ma vengono consegnati loro nella versione cartacea, qualora espressamente richiesto; non sono previste modalità specifiche per il vaglio dei curriculum vitae, delle dichiarazioni e delle presentazioni dei candidati; non sono convocate audizioni, nemmeno se richiesto dai consiglieri (vedi interrogazioni 359/XVI, 423/XVI e 424/XVI), al fine di comprovare “l‘elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni”; non vengono sondate le iniziative pro futuro cui i candidati vorrebbero dare seguito nel corso della propria eventuale durata in carica, ciò, si presume, anche perché non vengono organizzate audizioni con le figure di garanzia in scadenza di mandato, che sarebbero certamente utili al fine di investigare quali siano le maggiori criticità individuate nel corso dell’attività svolta da chi ha ricoperto i medesimi ruoli nel corso degli anni precedenti. A tal proposito va evidenziato come sussista il rifiuto di convocare dette audizioni anche di fronte a specifiche e motivate richieste da parte dei consiglieri provinciali.
A fronte di quanto fin qui specificato, si ritiene che le modalità di scelta delle figure di garanzia non siano idonee a garantire un sufficiente livello di indipendenza di queste ultime nei confronti dei poteri che provvedono alla loro nomina, in quanto nell’espletarsi di dette modalità si riscontra un visibile sacrificio dei principi di trasparenza e pubblicità. A tal riguardo si auspica invece una procedura pubblica e aperta che preveda un’audizione in Consiglio dei soggetti autocandidati o proposti per queste nomine, in modo che si abbia consapevolezza e coscienza di chi andrà a ricoprire queste importanti cariche. In questo i nostri vicini della Provincia di Bolzano sono in grado di fornirci il buon esempio grazie alla Legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3 avente ad oggetto Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano che prevede innanzitutto l’avviso della procedura di nomina del difensore civico sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 6 c. 2) e, successivamente, il c.3 dell’art.6 prevede che i candidati siano auditi presso il Consiglio Provinciale. Con tale modalità di conduzione della procedura viene pertanto portato avanti e concretizzato il principio di pubblicità e trasparenza nella fase di apertura delle candidature offrendo a tutti i soggetti interessati la possibilità di partecipare e di confrontarsi su un piano uguale con i consiglieri chiamati ad effettuare la scelta. In predetto contesto “i candidati/le candidate illustrano la propria esperienza in campo giuridico o amministrativo (…) In tale occasione essi/esse possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione della Difesa civica”.
Come si può leggere nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 51/09-XIV di iniziativa consiliare presentato nella Provincia di Bolzano in merito alla figura del Difensore Civico (primo firmatario presidente del Consiglio provinciale Steger Dieter) poi convertito nella Lp 3/2010: “La sua funzione è piuttosto di mediazione e di tutela della cosiddetta good governance, e in effetti si attiva in questo senso per entrambe le parti in un procedimento amministrativo, dietro richiesta o d’ufficio. Nei casi estremi essa funge da mediatore fra le parti in conflitto. Essa indirizza alle relative autorità le proprie proposte riguardo a eventuali irregolarità, e le include nella relazione periodica al Consiglio. Inoltre la Difesa civica può esprimere raccomandazioni per un migliore svolgimento dei compiti. In caso di mancata collaborazione da parte del funzionario responsabile per il relativo procedimento la Difesa civica può far intervenire il competente organo di disciplina, e ciò dovrebbe costituire una certa garanzia di efficacia dell’azione intrapresa”. In considerazione quindi della funzione di controllo e di mediazione svolta dal difensore civico, si ritiene opportuna una modifica della norma riguardante la nomina di questa figura, ossia dell’art. 6 della Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 prevedendo in particolare una procedura di audizione interna al Consiglio per il vaglio dei candidati alla carica di Difensore civico.
Come parzialmente anticipato nei paragrafi precedenti, alcune delle problematiche che ci si propone di affrontare nella presente proposta di legge erano state precedentemente sollevate dai proponenti con le interrogazioni a risposta scritta n. 424 del 12 aprile 2019 ad oggetto “Valutazione sul piano dell’adeguatezza professionale dei soggetti aspiranti a ricoprire l’incarico di Difensore civico, di Garante dei diritti dei detenuti e di Garante dei diritti dei minori” e n. 359 del 19 marzo ad oggetto “Nomine e designazioni e audizione in commissione consiliare di associazioni di categoria e ordini professionali interessati”, nelle quali veniva evidenziata la necessità di favorire una procedura di nomina “informata e ponderata”. Si chiedeva, peraltro con esito negativo, la convocazione in audizione delle figure di garanzia in scadenza per illustrare l’attività finora svolta ed inoltre di valutare la previsione di un’audizione dei soggetti che avevano avanzato la loro candidatura per le cariche di Garante dei Minori, Difensore Civico, Garante dei Detenuti e della Commissione per le Pari Opportunità. A tal riguardo, è infine utile evidenziare, come del resto già precisato nell’interrogazione n. 359/XVI, che la necessità di dotarsi di un iter più trasparente era stata richiesta, invano, anche dagli esponenti di vertice dell’Ordine degli Avvocati di Trento, i quali, per la nomina di queste figure, auspicavano di far riferimento alla legge provinciale n. 10 del 2010 che disciplina le procedure di nomina di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
Trento, 31 maggio 2019
Cons. prov. Alex Marini
Cons. prov. Filippo Degasperi
Alex Marini
Portavoce
Consigliere del MoVimento 5 Stelle in Provincia di Trento