Opposizione alla delibera di affido piscina Meroni

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Al signor
Sindaco e Giunta comunale

Comune Riva del Garda
comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it

OGGETTO: Opposizione alla delibera del Consiglio Comunale n° 156/2018 avente titolo “Servizio pubblico piscina comunale “Enrico Meroni”: determinazione modalità di gestione “in house” ed affidamento alla società Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl – Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179, dello schema contratto di servizio e struttura tariffaria”.

In riferimento alla delibera Consiglio comunale in oggetto, il sottoscritto consigliere comunale solleva opposizione alla Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 , chiedendo l’annullamento della delibera sopra citata per incompletezza della documentazione, mancanza di sufficienti informazioni e motivazioni.

In premessa si espongono i seguenti fatti:

In data 18/07/2018 il Consiglio comunale di Riva del Garda ha approvato la delibera in oggetto assieme ai seguenti allegati:

All. A Relazione ex art. 34 DL 18/10/2012 n 179;

All. B Valutazione della congruità dell’offerta economica;

All. C Struttura tariffaria e contratto di servizio;

Oltre alla proposta di delibera ed alla documentazione di cui sopra, prima della discussione in aula, è stata depositata agli atti per i consiglieri comunali anche la relazione di data 06/06/2018 intitolata “Proposta di gestione- Congruità Tecnico Economica”, trasmessa dalla società Altogarda Parcheggi e Mobilità Srl.

Non sono stati depositati ulteriori documenti relativi ad eventuali richieste o segnalazioni pervenute da singoli o altre società interessate alla gestione della piscina comunale.

Non è stato depositato agli atti nessun documento relativo a contatti e/o corrispondenze intervenute con il Coni e la FIN sia a livello nazionale che provinciale.

Nello schema di contratto allegato alla delibera a pagina 8 è riportata la seguente frase “Nella gestione della piscina è, dunque, compresa l’organizzazione di attività sportive agonistiche, formative, …”.

Parimenti a pagina 14 dello schema di contratto è riportata la seguente frase: “provvedere all’organizzazione e allo svolgimento di corsi di avviamento al nuoto, di corsi di nuoto in base alle richieste dell’utenza in modo tale da garantire adeguati spazi acqua per la normale utenza degli impianti. La Società è gestore esclusivo dei corsi con possibilità di avvalersi eventualmente anche del servizio di terzi;”

Visto quanto sopra segnalo i seguenti rilievi:

Difetto di documentazione.

L’art. 34 del DL 18/10/2012 n° 179 stabilisce che l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, é “effettuato sulla base di apposita relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

L’art. 3-bis comma 1bis della Legge 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , stabilisce che “Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.”

Rilevato che nella relazione denominata la “Proposta di gestione- Congruità Tecnico Economica” e contenente l’ipotesi di gestione “in house” trasmessa dalla società APM Srl sono presenti due paragrafi con interventi per Innovazioni e per Proposte per l’efficentamento energetico, è per me evidente che risulta indispensabile effettuare una valutazione del piano economico-finanziario da parte di un esperto del settore che possa verificare ed asseverare la sostenibilità tecnica ed economica dell’affidamento “in house”.

Tale approfondimento non è rinvenibile nell’allegato B “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house del servizio pubblico di gestione della piscina comunale Enrico Meroni (ex DL 18 ottobre 2012 n° 179, art 34 comma 20)” registrato con protocollo 2018 00025591 di data 02/07/2018 a firma del responsabile Area del patrimonio e qualità urbana Massimo Tomasoni.

Pertanto, sorge il dubbio che tale aspetto non sia stato sufficientemente approfondito in istruttoria e comunque risulta assodato che, agli atti del consiglio comunale ed a supporto delle motivazioni della delibera, non è stata depositata sufficiente e specifica documentazione di tipo tecnico-economico certificata e/o asseverata da un esperto specializzato nel settore.

Violazione delle finalità dell’art. 34 del DL 179/2011.

In applicazione della normativa europea le modalità di affidamento dei servizi pubblici possono ricondursi a:

a) esternalizzazione a terzi del servizio, attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

b) costituzione di una società mista, mediante una gara finalizzata alla scelta del socio privato ed alla contestuale attribuzione allo stesso di specifici compiti operativi connessi alla gestione (cosiddetta “gara a doppio oggetto”);

c) in house providing.

La relazione prevista dall’art. 34 comma 20 del DL 18 ottobre 2012 n° 179, ha il preciso scopo di motivare la scelta in ordine alle tre modalità di affidamento di cui sopra.

L’allegato “B” della delibera, ovvero la relazione illustrativa (ex DL 18 ottobre 2012 n° 179, art 34 comma 20) di data 02/07/2018, effettua invece le proprie valutazioni e motivazioni unicamente con riguardo alla “Proposta di gestione- Congruità Tecnico Economica” di data 06/06/2018 trasmessa dalla società APM Srl.

In tal modo si contravviene allo spirito stesso ed alle finalità dell’art. 34 del DL 179/2011, in quanto l’Amministrazione comunale ancor prima di scegliere il modello per l’affidamento del servizio pubblico, ha già scelto – a priori – il soggetto a cui affidare lo stesso servizio.

La finalità della normativa è quella di definire preliminarmente i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Tale operazione va fatta evidentemente prima della presentazione delle proposte da parte di un qualsiasi operatore economico che potrebbe assumere la gestione.

Al contrario, nel nostro caso, i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico sono stati stabiliti dopo che la società APM Srl ha trasmesso la propria proposta di gestione in house.

Evidentemente, se i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e le compensazioni economiche vengono stabilite dopo le proposte della società di gestione, l’amministrazione comunale viene meno al proprio compito di effettuare una approfondita analisi dell’efficienza e dell’economicità del servizio nonché della salvaguardia degli obiettivi di universalità, socialità e della qualità del servizio.

Carenze negli atti istruttori.

Con riguardo alla disponibilità di adeguate informazioni idonee a compiere le dovute scelte in consiglio comunale, segnalo la mancanza di sufficienti informazioni con riguardo ai contatti e corrispondenze intercorsi tra il Coni e la FIN sia a livello nazionale che provinciale con particolare riguardo alla possibilità di affidare la gestione della sola attività sportiva didattica, agonistica e dilettantistica. Risulta evidente che una tale disponibilità potrebbe influire sia sulle modalità di gestione sia sulla stessa scelta di affidarsi al modello in house che, a quanto pare, risulta uno dei pochi casi avvenuti in Italia, se non l’unico ad oggi.

Analogamente, in riferimento alla scelta tra le varie tipologie di affidamento come riassunte sopra, non sono state date informazioni circa l’eventuale interesse di altri soggetti pubblici o privati, società sportive o altro ad acquisire la gestione della piscina pubblica. Non è dato di sapere se, quali e quanti sono stati gli eventuali interessati e neppure quali valutazioni ha fatto l’amministrazione comunale in merito.

Schema di contratto non applicabile

Come evidenziato in premessa, nello schema di contratto di servizio allegato alla delibera si affida alla società APM Srl anche l’attività di organizzazione di attività sportive agonistiche,..di corsi di avviamento al nuoto, di corsi di nuoto..”. Non risulta che la società APM Srl sia una società sportiva, ne che sia affiliata alla FIN e pertanto la stessa non può esercitare direttamente l’attività sportiva.

Ne consegue che lo schema di contratto tra comune di Riva del Garda e la società APM Srl dovrà essere modificato di conseguenza.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il sottoscritto avanza opposizione alla Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 , alla delibera del Consiglio Comunale n° 156 di data 18/07/2018 della quale chiede l’annullamento in quanto in difetto di motivazioni e della documentazione necessaria ad effettuare una adeguata ed approfondita analisi delle motivazioni che supportano la scelta di affidare ad APM Srl il servizio in house di gestione della piscina comunale Enrico Meroni.

Analogamente, sempre ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 , richiedo l’annullamento della sopra citata delibera n° 156/2018 in quanto viziata dalla mancanza delle informazioni minime necessarie ad effettuare una scelta sufficientemente ponderata da parte dei consiglieri comunali.

Distinti saluti.

Riva del Garda, 27/07/2018

consigliere comunale Riva del Garda
Matteotti Andrea

Opposizione delibera 156 2018