Cigliegina sulla torta a certificare la lotta senza quartiere portata avanti dalla maggioranza provinciale contro la tutela dei cittadini la bocciatura dell’ennesimo Ordine del Giorno che si proponeva di venire loro incontro. Questa volta però i nostri prodi legislatori si sono addirittura superati, perché l’impegno richiesto era solo di sollecitare Governo e Parlamento a migliorare la normativa che regola l’intervento del Difensore Civico per garantire l’accesso agli atti amministrativi da parte di chi ne ha diritto.
Perché chiedere una standardizzazione della legislazione sull’accesso agli atti? Perché se sollecitati i Difensori Civici intervengono a verificare se le amministrazioni pubbliche (di solito quelle comunali) neghino illegittimamente a qualcuno il diritto d’accesso agli atti. Se come spesso accade riscontrano una violazione lo segnalano all’amministrazione in questione chiedendole di mettersi in regola. Problema. I Difensori Civici non hanno poteri coercitivi, quindi le amministrazioni inadempienti possono semplicemente fare spallucce e ignorare i moniti che hanno ricevuto. Siccome non di rado queste stesse amministrazioni sanno benissimo di compiere un arbitrio quando negano l’accesso agli atti, o si toglie loro la possibilità di fare come vogliono senza ripercussioni oppure continueranno a farsi impunemente beffe dei diritti dei cittadini.
E qui si torna al punto di partenza. In sostanza in maggioranza a Trento avrebbero solo dovuto inoltrare una richiesta di intervento a Roma, ma figurarsi… visto che fra diritto e arbitrio loro sanno benissimo da che parte vogliono stare, hanno pensato bene di cassare anche questa richiesta minima che non gli sarebbe costata assolutamente nulla.
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Segue il testo integrale della proposta di ordine del giorno 1/19/XVI al disegno di legge n. 19/XVI di iniziativa consiliare “Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982” (BOCCIATA in data 21.10.2020)
Tutela nell’ambito dei ricorsi al difensore civico avverso i dinieghi in materia di accesso agli atti
Il Difensore Civico della Provincia di Trento recentemente si è espresso sul tema dell’accesso agli atti, soffermandosi su due diversi aspetti che interessano questo istituto;
nel documento “Rigetto del ricorso al difensore civico in materia di accesso agli atti laddove rilevi un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio provinciale nella sezione riservata al Difensore Civico il 18 giugno 2020, si sottolinea come l’accesso agli atti non debba trasformarsi in un controllo generalizzato sull’operato della PA e affinché sia legittimo è necessario che l’interesse all’accesso sia diretto, concreto ed attuale, ovvero deve esservi un nesso di necessaria strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridicamente tutelata del richiedente;
il secondo aspetto sul quale si sofferma il difensore civico, questa volta nel documento “Configurazione del ricorso al difensore civico in materia di accesso agli atti” del 18 giugno 2020, riguarda i poteri di intervento di cui attualmente dispone il Difensore Civico nel caso in cui il cittadino si veda negare dalla PA il proprio diritto all’accesso;
la procedura prevede che nel caso in cui il Difensore Civico accolga il ricorso di un cittadino che si è visto negare il diritto di accesso, egli “inviti” per così dire l’amministrazione a rivedere il procedimento e a riconsiderare il rifiuto. Il tempo a disposizione è di 30 giorni, entro i quali l’amministrazione deve adottare un ulteriore provvedimento, che può confermare il precedente diniego (ed in questo caso devono essere addotte valide argomentazioni da un punto di vista logico-giuridico) oppure concedere l’accesso. Se non perviene nessuna risposta nel giro di 30 giorni, si configura la procedura del silenzio-assenso. È da sottolineare però che il difensore civico non ha poteri coercitivi nei confronti della PA per permettere l’effettivo accesso al documento richiesto e ciò è causa di grossi limiti oggettivi all’attività del difensore, come del resto sottolineato anche nella Relazione 2017 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi: “In caso di perdurante ritardo dell’amministrazione nel concedere l’accesso, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione – nell’esercizio della propria attività consultiva o giustiziale – non può obbligare l’amministrazione, difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. e tale carenza di poteri, di fatto, in molti casi, finisce con l’inficiare la piena efficacia dello strumento di tutela amministrativa, costringendo il cittadino, per ottenere l’accesso a doversi comunque rivolgere all’autorità giurisdizionale. La Commissione per l’accesso, nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri di impulso attribuiti ai sensi dell’articolo 27 della legge n, 241 del 1990 ritiene necessario sollecitare un intervento del legislatore finalizzato a dotarla dei necessari poteri coercitivi, sostitutivi o sanzionatori, utili ad ottenere dalle amministrazioni inadempienti l’effettivo accesso alla documentazione richiesta, in caso di accoglimento dei ricorsi”;
il tema peraltro è già stato affrontato sia attraverso interrogazioni su casi specifici che rappresentano una situazione diffusa in tutto il territorio provinciale. Si vedano ad esempio: 664/XVI “Interventi per garantire il diritto di accesso ai consiglieri comunali”; 1248/XVI “Invito all’amministrazione comunale di Nago Torbole a rivedere il testo del regolamento comunale sul procedimento amministrativo e diritto di accesso”; 1526/XVI “Predisposizione dei regolamenti per l’accesso documentale e civico degli enti locali ed indicazioni fornite dal Centro nazionale di competenza FOIA”);
il Consiglio provinciale, nel corso dell’attuale consiliatura si è occupato a più riprese delle problematiche e dei limiti connessi alla normativa sull’accesso agli atti impegnando la Giunta a intervenire, nei limiti delle proprie competenze e dell’autonomia degli enti locali, per assicurare la piena attuazione dei principi posti a tutela della trasparenza e dell’accesso agli atti. A tal riguardo si citano:
– mozione n. 16/XVI “Interventi per assicurare la piena attuazione del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni da parte dei consiglieri comunali”;
– ordine del giorno 180/XVI “Interventi per assicurare il diritto di accesso ai consiglieri comunali”;
alla luce di quanto illustrato nelle premesse, si ritiene auspicabile l’introduzione di una disciplina che preveda come nel caso di diniego all’accesso agli atti sia possibile esperire un ricorso stragiudiziale davanti al difensore civico prima di adire eventualmente l’organo giudiziale. Il tutto in un’ottica deflattiva del contenzioso davanti al giudice amministrativo e al fine di potenziare gli strumenti di giustizia amministrativa alternativa, così come evidenziato dal difensore civico della Provincia di Trento;
tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale
a promuovere iniziative nei confronti di Governo e Parlamento finalizzate ad individuare standard di tutela uniformi nell’ambito dei ricorsi al difensore civico avverso i dinieghi in materia di accesso agli atti e ad adeguare così il quadro legislativo statale, in considerazione dei rilievi definiti dal Difensore Civico della Provincia autonoma di Trento e degli atti di indirizzo della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
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